Associazione "Foto Club Costermano" - 37010 Costermano (VR)
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Statuto dell'Associazione

Testo aggiornato con delibera dell’Organo direttivo del 30/09/2014
ART. 1 – (Denominazione e sede)

1.1  E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile l’associazione denominata: <<FOTOCLUB COSTERMANO>> con sede in via Ca’ Nova n. 12/10, nella Frazione Albarè del Comune di Costermano (VR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.2       L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Finalità)

2.1       L’associazione è libera, apartitica, apolitica e aconfessionale; non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2.2       La finalità che si propone è, in particolare: conoscere, far conoscere e sviluppare la conoscenza e l’utilizzo del mezzo espressivo fotografico.

2.3   Al fine di raggiungere lo scopo, l’associazione potrà, fra l’altro:

a)              Promuovere la formazione, l’elevazione culturale e sociale dei soci mediante iniziative nei campi della fotografia, delle arti visive e dell’immagine, della cultura e del turismo;

b)             Divulgare la fotografia in ogni sua forma;

c)              Attuare tutti i servizi per un più ampio sviluppo dell’associazione, inteso come metodo di formazione civile per stimolare, favorire, gestire e realizzare l’attività fotografica;

d)             Promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e formazione, iniziative editoriali e pubblicistiche che rientrino nelle finalità istituzionali;

e)              Stabilire rapporti ed accordi con altri enti sociali, associazioni, federazioni, enti italiani e stranieri che perseguono le stesse finalità ed aderire direttamente con i propri soci ad organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.

2.4  Tutte le attività dell’Associazione dovranno essere effettuate secondo le norme nazionali, regionali e locali che regolano le Associazioni senza scopo di lucro.

2.5  L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 3 - (Soci)

3.1       Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

3.2       L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

       Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3.3   Ci sono 3 categorie di soci:

-                 Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

-                 Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

-                 Benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

3.4   L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

3.5   L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

4.1   I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

4.2   Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

4.3   I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4.4   Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

5.1   Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta o verbale all’Assemblea oppure al Consiglio direttivo.

5.2   Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

5.3   L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

6.1   Gli organi dell’associazione sono:

-                 L’Assemblea dei soci,

-                 Il Consiglio direttivo,

-                 Il Presidente dell’associazione.

6.2   Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

7.1   L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

7.2   E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

7.3   L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

7.4   L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

7.5   Hanno diritto al voto tutti i soci che risultano in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

8.1   L’assemblea deve:

-                 Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

-                 Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associa-zione;

-                 Approvare l’eventuale regolamento interno;

-                 Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclu-sione dei soci;

-                 Eleggere il Consiglio Direttivo;

-                 Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

9.1   L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

9.2   Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

9.3   Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

9.4   L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

10.1 Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

10.2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

11.1 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. 

In caso di dimissioni o decesso dei consiglieri, qualora il numero dei consiglieri medesimi in seno al Consiglio venga ridotto ad un numero inferiore a tre membri, il Consiglio provvede alla integrazione, alla prima riunione utile, con il primo dei non eletti.

11.2 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

E’ altresì valido il Consiglio direttivo convocato per questioni di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l’adunanza, purché siano presenti la maggioranza dei componenti.

11.3 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

11.4 Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

11.5 Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

-                 Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

-                 Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;

-                 Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;

-                 Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati;

-                 Nominare il Presidente dell'Associazione;

-                 Attribuire deleghe e responsabilità in seno ai vari componenti;

-                 Stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli Associati.

ART. 12 - (Presidente)

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

12.2 In caso di assenza, le funzioni del Presidente dell’Associazione, sono svolte da un Vicepresidente appositamente nominato tra i membri del Consiglio direttivo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

13.1 Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a)              Quote associative e contributi degli associati;

b)             Contributi da parte di privati

c)              Contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;

d)             Donazioni o lasciti testamentari;

e)              Altre entrate compatibili con la normativa in materia.

13.2 L'Associazione, tramite il suo Presidente, può accendere conti bancari e postali, libretti bancari e postali, carte prepagate e altri strumenti per la gestione delle entrate e delle uscite.

13.3 L’associazione ha il divieto di distribuire durante la propria vita, anche in modo indiretto, avanzi di gestione in favore di consiglieri, soci, e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

13.4 L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

14.1 Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

14.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 5 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni singolo socio.

14.3 Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

15.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

15.2 L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

16.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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